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Introduzione ai Marchi e Brevetti

MARCHI E BREVETTI :Note d’Uso

I diritti di sfruttamento e di privativa economica sulle idee rappresentano lo skill di maggior importanza nella gestione del ciclo produttivo delle imprese operanti nei mercati sviluppati.
Utilizzando gli assunti di Karl von Clausewitz, si può affermare che la fine, per l’occidente, del predominio sul “come” si facciano le cose (know-how),abbia portato ad un  vantaggio nella guerra commerciale che debba  ricercarsi nelle “cose da fare” (know-what). Il mercato della c.d. “società delle informazioni” trova nelle idee il reale bene di scambio, su cui tutte le imprese fondano il proprio vantaggio competitivo.

Per un’atavica distanza dalle Istituzioni, le imprese, in particolare quelle italiane , ricorrono con difficoltà agli strumenti di tutela che il Sistema Internazionale offre in relazione ai diritti di proprietà industriale. In realtà, le tutele offerte danno la possibilità alle imprese di usufruire e  di sfruttare al meglio il vantaggio che la ricerca e la competenza hanno prodotto, e che , prive di una veste giuridica idonea a renderle gestibili, restano patrimonio della perizia della sola impresa .
Oltretutto detenere uno o più brevetti indica in modo molto efficace lo stato di salute dell’impresa stessa, che può vantare la propria capacità di rinnovamento od il proprio dinamismo, invogliando gli investitori. Il patrimonio costituito dagli intagible assets  è, da sempre, un indice di valutazione della stabilità e della redditività degli investimenti.
La gestione dei diritti di proprietà industriale, come ad esempio: la cessione di licenze d’uso o lo sfruttamento di marchi in francising , così come la rivendicazione dell’anteriorità , sono opportunità di vantaggio che non possono essere sfruttate se non tramite la registrazione e dunque l’acquisizione dei diritti necessari.

Questo breviario deve essere d’aiuto agli imprenditori per ricercare nelle possibilità offerte dal nostro sistema brevetti, la soluzione migliore e più efficace per la costruzione del successo di un’idea, ma per non incappare in errori o approssimazioni è comunque necessario rivolgersi a consulenti , tecnici e legali, che possano meglio formulare le richieste che formano, in atto, il reale oggetto del brevetto.

Tutto ciò che implichi un'attività inventiva e possa avere un'applicazione industriale può essere brevettato. Le categorie principali di brevetto sono:

  •  le invenzioni industriali
  •  i modelli industriali (modelli di utilità e modelli e disegni ornamentali)
  •  le nuove varietà vegetali
  •  i marchi di impresa
  •  i marchi collettivi

Il brevetto per le invenzioni industriali concerne qualche cosa che fornisce un risultato industriale economicamente migliore di quello ottenuto in precedenza, mentre il brevetto per modello industriale concerne nuove disposizioni e, quindi, un miglior uso di preesistenti macchine, utensili, ecc. o nuovi ornamenti a determinati prodotti industriali.

I marchi d'impresa consistono in nuove parole, figure o segni atti a contraddistinguere prodotti o merci fabbricati o messi in commercio, ovvero servizi svolti per conto di terzi. I diritti di brevetto si sostanziano nella facoltà di attuare in modo esclusivo l'invenzione o il modello e trarne profitti, o di usare in modo esclusivo il marchio e di ricorrere alla legge contro chi cerchi di contrastare o di usurpare tale diritto.

A tutela della titolare è prevista la trascrizione del brevetto nel Registro dei brevetti, che garantisce la titolarità del diritto stesso, in quanto qualsiasi modificativo della titolarità va anch'esso trascritto. In caso, infatti, di trasferimento della proprietà di un brevetto, o comunque di modifica del godimento, il cessionario deve personalmente, o a mezzo di mandatario, depositare alla Camera di Commercio o all'Ufficio italiano dei brevetti e marchi la nota di trascrizione, redatta in duplice esemplare, su carta bollata, firmata dal cessionario o dal suo mandatario.

Brevetti per invenzioni industriali

La domanda di brevetto per invenzione industriale, redatta su carta bollata, firmata dall'inventore o dal suo mandatario, deve essere depositata presso la Camera di Commercio o inviata direttamente per posta all'Ufficio italiano dei brevetti e marchi. Nel primo caso la Camera trasmette all'Ufficio centrale i documenti ricevuti, insieme a tre copie del prescritto processo verbale da redigere al momento del deposito.

La durata del brevetto per invenzione è di 20 anni dalla data di deposito della domanda. La tutela della titolarità dell'invenzione industriale può essere chiesta per il territorio italiano (brevetto nazionale) o per tutto il territorio comunitario (marchio comunitario), ovvero per i paesi europei firmatari della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 (brevetto europeo).

Il brevetto europeo riguarda le invenzioni industriali e si applica a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio, che permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione europea dei brevetti indicati dal richiedente. I 20 Paesi aderenti sono: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Repubblica Ellenica, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. La legge prevede l’allargamento della protezione del brevetto europeo anche in altri Stati che diano l’autorizzazione all’estensione sul proprio territorio. Questa modalità è possibile in: Albania, Lituania, Lettonia, Romania, Slovenia, ex Repubblica iugoslava, Macedonia. Per ottenere un brevetto europeo, la domanda va depositata presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L’Aia o Berlino, oppure presso gli Uffici brevetti nazionali degli Stati contraenti. In Italia la documentazione va presentata presso la Camera di Commercio, oppure inviata per posta all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il diritto può inoltre essere esercitato in altro paese non compreso nelle aree geografiche sopradescritte, a condizione che venga depositata la domanda di brevetto all'ufficio competente del paese estero, seguendo le prescrizioni in vigore presso lo stesso Stato.

Modelli industriali


I modelli industriali si distinguono in modelli di utilità e in modelli e disegni ornamentali.
I primi sono quelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili e oggetti d'uso preesistenti.
I secondi sono idonei ad attribuire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linea, di colori o di altri elementi. Per entrambi, analogamente a quanto già detto per le invenzioni industriali, la domanda firmata dall'autore o dal suo mandatario deve essere depositata presso la Camera di Commercio o direttamente presso l'Ufficio italiano dei brevetti e marchi.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti: la descrizione del modello; i disegni; l'atto di procura o la lettera di incarico, nel caso in cui la domanda sia firmata da un mandatario; l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa prescritta, da effettuarsi in c/c postale; l'attestazione comprovante il pagamento dei diritti di segreteria.
Per i citati documenti valgono le stesse norme già riportate per la documentazione della domanda di brevetto industriale.
La durata del brevetto per modello di utilità è di 10 anni dalla data di deposito della domanda, mentre quella del brevetto per modello e disegno ornamentale è di 15 anni.

Nuove varietà vegetali

È una varietà vegetale omogenea, stabile e diversa da quelle già esistenti. La domanda di privativa deve essere consegnata presso la Camera di Commercio, direttamente, a mezzo di servizio postale o con altro mezzo idoneo. Questo documento deve contenere: la denominazione con la quale il richiedente intende identificare il nuovo prodotto, nel rispetto delle prescrizioni legislative; tutti gli elementi utili ai fini dell’esame della domanda, oltre agli altri documenti previsti per ogni tipo di invenzione; una dichiarazione di novità e di eventuali diritti da parte di terzi. Trascorsi trenta giorni dal deposito della domanda, la documentazione è consultabile e chiunque abbia interesse può presentare osservazioni al richiedente che oppone eventuali controdeduzioni.

Una copia della domanda viene inviata al Ministero delle Politiche agricole e forestali che effettua gli accertamenti tecnici. L’esito di questi esami viene sottoposto al parere di una Commissione interministeriale. Il parere è vincolante per il rilascio o il rifiuto della privativa.

Marchi di impresa

Il marchio è un segno, una figura, una parola, idonei a contraddistinguere determinate merci prodotte o commercializzate. Secondo una classificazione dottrinaria, il marchio è debole se costituito da un segno o da una parola assolutamente privi di qualsiasi caratteristica rilevante, è normale quello avente alcune caratteristiche che differenziano la merce protetta dalle altre simili, forte quello avente caratteristiche originali e di gradevole accettazione da parte dei consumatori, tali da differenziare la merce protetta dalle altre simili e da consentire l'individuazione della stessa da parte della clientela.

Il versamento delle tasse di concessione governativa deve essere effettuato a mezzo di c/c postale. La registrazione dura 10 anni e può essere rinnovata.
In sede comunitaria il marchio è valido su tutto il territorio dell’Unione europea e viene registrato sull’apposito registro tenuto dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI), che ha sede in Spagna ad Alicante. L’UAMI, per la richiesta, predispone il formulario che è disponibile presso le Camere di Commercio e presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il marchio comunitario dura 10 anni ed è rinnovabile all’infinito.
In sede internazionale il marchio offre la protezione nei diversi paesi designati fra i 67 che aderiscono all’Unione di Madrid. Va compilata un’unica domanda ed occorre essere titolari di un identico marchio italiano o averne fatto richiesta di registrazione. Le Camere di Commercio sono gli enti competenti a ricevere la domanda di registrazione internazionale.

Il marchio decade se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare, o con il suo consenso, per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
Il marchio può essere trasferito o può essere oggetto di licenza, anche non esclusiva, per tutti o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Marchi collettivi

Gli enti e le associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci, possono ottenere il brevetto per appositi marchi, come i marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi enti o associazioni.
Per ottenere la concessione di un attestato di brevetto, per marchio collettivo, di primo deposito o di rinnovazione, l'ente o l'associazione interessati, a mezzo del proprio legale rappresentante, o a mezzo di terza persona, devono produrre, in aggiunta alla normale documentazione richiesta per un normale marchio, la copia delle norme statutarie riguardanti l'uso del marchio collettivo e le relative sanzioni, nonché l'attestazione del versamento delle tasse dovute.

Dott. Davide Venditti

 
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